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Il prossimo mese di giugno si festeggia – per così dire – 20 anni dall’introduzione di una nuova tassa applicata ai viaggiatori: il supplemento carburante – la traduzione italiana di fuel surcharge.

Infatti, fu proprio nel mese di giugno del 2000 che la compagnia aerea Alitalia introdusse, su tutte le tratte aeree nazionali, questo nuovo balzello per i viaggiatori; peraltro nel giro di soli 4 mesi aumentarono questo importo di oltre il doppio del suo valore, passando dalle diecimila alle ventiquattro mila lire a tratta.

La compagnia aerea giustificò questa loro scelta, con la difficoltà di sostenere finanziariamente l’aumento del costo del carburante per aviazione, da qui la necessità di condividere una quota di quest’onere direttamente con i passeggeri.

Comprenderete facilmente come questa iniziativa fu di impulso per tutte le principali compagnie aeree che iniziarono – a loro volta – ad applicare nei loro listini questo supplemento.

Si poteva sin da subito intuire le conseguenze di questa loro decisione? Sì, almeno due.    

  1. questa nuova voce di costo sarebbe pesata per anni nelle tasche dei passeggeri. Nel corso del tempo peraltro, è diventata sempre più onerosa e sempre più difficilmente quantificabile da parte dei consumatori, che peraltro spesso si vedono applicare un adeguamento a pochi giorni dalla partenza (entro 21 gg), anche con volo pagato con largo anticipo.  
     
  2. la scomposizione della tariffa. Quest’ultima inizialmente era composta da 2 sole voci, ben chiare e definite, riguardanti da una parte le entrate destinate al vettore e dall’altra le “tasse”. Con questa modifica invece si assiste alla scomposizione della tariffa in molteplici voci. Questa “quota di condivisione”, chiamiamola così, dei costi del carburante, anziché divenire parte della tariffa principale e quindi riportandola come adeguamento tariffario, viene fatta fluire nelle “tasse”. Questo “accorgimento” renderà sin da subito più complesso il lavoro di indagine delle Autorità Garanti e dall’altra renderà difficile la comprensione della tariffa da parte dello stesso cliente.

Cosa accade dopo circa 8 anni dall’introduzione di questa novità da parte delle compagnie aeree?

Trascorrono gli anni e questa idea viene riproposta alla propria clientela da un altro comparto, sempre parte dello stesso settore: stiamo parlando per l’appunto delle società di trasporto su gomma, come i corrieri espressi e tradizionali.
Tra settembre e dicembre del 2008, infatti, si assiste all’applicazione di questo modello di supplemento su tutti i contratti nazionali ed internazionali di trasporto via strada. All’inizio le protagoniste sono solo le principali compagnie di trasporto ma poi, via via, tutta la catena dei concorrenti si adegua.

Inizia in quell’anno un periodo di grandi battaglie negoziali, tra clienti che tentano di respingere questo nuovo fardello e società di trasporto che cercano in ogni modo di introdurre questo nuovo concetto.
Scontri che hanno visto più volte il coinvolgimento di associazioni come Codacons o autorità garanti come AGMC.

A distanza oramai di 12 anni, possiamo dire che la guerra è stata vinta dagli operatori del settore del trasporto, che sono riusciti a rendere di comune dominio e facilmente digeribile, un supplemento economicamente invasivo per i conti del cliente e di difficile gestione in termine di previsione di spesa.

Quali proposte di supplemento possono offrirti i corrieri?

Il supplemento carburante o fuel surcharge viene solitamente proposto in tre versioni:

  1. Percentuale fissa.
  2. Percentuale variabile al variare del prezzo medio del gasolio alla pompa.
  3. La soluzione mista che incorpora le due precedenti.   

Il primo caso – ossia la percentuale fissa – risulta il più semplice da comprendere, da preventivare, da negoziare e riguarda per l’appunto una percentuale fissa che si aggiunge al costo del trasporto.
Le cifre che attualmente si riscontrano sul mercato variano dal 6% al 10% di media.

Questa modalità, tra le tre citate, è solitamente la meno gradita dai fornitori, in quanto fissa una quota che non sempre garantisce la copertura di questo costo, in virtù della sua volatilità sul mercato.

In altre parole, supponiamo che Tu sottoscriva un contratto di trasporto con una percentuale fissa di supplemento del 6%, che il fornitore – prima di proportela – avrà certamente parametrato rispetto al prezzo del carburante alla pompa, nel periodo in esame. Questo prezzo alla pompa nel corso delle successive settimane potrebbe subire degli aumenti, le cui conseguenze sarebbero per il fornitore molto pesanti, in quanto si ritroverebbe improvvisamente “nudo” dinnanzi ad un mancato incasso, relativo alla differenza di prezzo.
L’unica arma in dote al fornitore per contenere almeno parzialmente il rischio sopra descritto, è quella sin da subito di presentare una percentuale fissa più alta, rispetto a quello che sarebbe previsto al momento della stipula del contratto.

Nel secondo caso – ossia la percentuale variabile – il fornitore indica sulla proposta tariffaria, sia il prezzo medio del gasolio in quella settimana, sia la percentuale per ogni scatto di aumento di tale prezzo. 

Ad esempio, supponiamo che sulla proposta a Te presentata sia indicato:

  • Prezzo medio del gasolio nella settimana 45 pari a € 1,410
  • Percentuale per ogni scatto di aumento pari a 0,3%

Innanzitutto ricordo che solitamente il fornitore, nel contratto, invita il cliente a visionare sul suo sito web le tabelle di riferimento.
A questo punto Tu dovresti almeno ogni settimana andare sul sito del fornitore, verificare il prezzo del gasolio, calcolare quanti scatti di aumento ha fatto rispetto al pattuito e moltiplicare questi “salti” per la percentuale concordata pari a 0,3%.

Per essere più chiari, supponiamo che trascorse poche settimane dalla sigla dell’accordo con il Tuo fornitore, il prezzo del carburante aumenti rispetto al concordato di 10 scaglioni, a questo punto Tu ti troveresti a sostenere un incremento dei costi di trasporto del 3% (0,3% x 10).

Questa modalità è certamente molto vantaggiosa per il fornitore che con questa struttura si “ripara” dalle variazioni di prezzo del carburante.
Diversa invece è la Tua situazione che come cliente, al contrario, vedresti complicarsi l’azione di controllo e ancor di più la preventivazione del costo che dovresti sostenere.

Nel terzo caso – ossia la soluzione mista – il fornitore propone un contratto con una percentuale fissa sino ad una soglia di prezzo del carburante, oltre alla quale prevede una percentuale variabile impostata con la modalità di calcolo indicata nel precedente schema.

In questo modo il fornitore si garantisce sempre un’entrata importante, indipendentemente dall’andamento del prezzo del carburante.

Ecco un esempio che può rendere più chiaro l’impatto di queste 3 modalità di applicazione del supplemento:

Ipotizziamo:

  1. che alla stipula del contratto il prezzo del gasolio risulti essere pari a € 1,400.
  2. che nelle 4 settimane successive il prezzo del gasolio non cambi.
  3. che alla 5° settimana il prezzo del gasolio subisca un aumento pari a circa 20 scaglioni.  

Cosa accadrebbe ai Tuoi costi nelle diverse condizioni contrattuali?

  • Contratto con percentuale fissa (es: pari al 6%):
    tu pagheresti sempre il 6% sul costo del trasporto, indipendentemente da qualsiasi variazione di prezzo.
     
  • Contratto con percentuale variabile (es: 0,5% per ogni salto di aumento):
    Nelle prime 4 settimane non dovresti sostenere alcun supplemento carburante, perché il prezzo dello stesso non varia.
    Nella 5° settimana ti vedresti applicare un supplemento pari al 10% in più sui costi di trasporto (0,5%x20).
     
  • Contratto con soluzione mista (es. 6% fisso più 0,5% per ogni “salto” di scaglione):
    Nelle prime 4 settimane dovresti pagare il 6% di supplemento carburante, pur non assistendo ad alcuna variazione di prezzo del carburante rispetto a quanto concordato.
    Nella 5° settimana ti vedresti applicare un supplemento carburante pari al 10% sui costi di trasporto (0,5×20).
    Attenzione: i due valori percentuali non si devono sommare.  

Come puoi intuire la soluzione più gradita al fornitore è quella “mista”, che consente di intascare una “tassa” fissa indipendentemente dal prezzo del carburante, e nel contempo essere al coperto in caso di variazione in aumento dello stesso.

Quest’ultimo caso, ossia la soluzione mista, è quella che più ci fa ritornare alla mente la scelta degli operatori aerei che nel 2000 decisero di scomporre la tariffa, ma soprattutto fa riaffiorare il motivo per cui lo fecero.

Ed allora, quale domanda dovresti porti?    

Perché il fornitore non include quella percentuale fissa di supplemento, che noi abbiamo ipotizzato del 6%, all’interno della tariffa principale – anziché in 2° o 3° pagina – così da rendere quest’ultima sin da subito leggibile, comprensibile e confrontabile?

Questa a mio avviso è una domanda lecita, che ti porta a ragionare e poi conseguentemente a decidere come negoziare diversamente questo supplemento. Nei prossimi passaggi ti riporterò anche la mia opinione, in modo che tu possa avere un diverso punto di vista su cui riflettere.

A questo punto, a cosa devi fare molta attenzione?

Primo: verifica che il supplemento venga applicato solo sul costo del trasporto.   

Se è vero che si tratta di un supplemento carburante, questo dovrà inevitabilmente incidere solo su quelle voci che sono riconducibili ad una maggior spesa legata all’aumento del gasolio.
Quindi non vedo perché questa percentuale debba coinvolgere i costi accessori come il contrassegno, le giacenze, le consegne ai piani e così via per tutte le altre voci aggiuntive previste nel tuo contratto.
La sola voce sulla quale deve gravare il supplemento carburante dovrà essere quella del porto, ossia il trasporto puro, la tratta.

Secondo: verifica la corretta applicazione da parte del fornitore – in fase di fatturazione – della soluzione a percentuale variabile, di cui ho precedentemente dettagliato le caratteristiche, procedendo in questo modo:

  • Primo passo: devi appurare che sul contratto o sulla proposta tariffaria, sia ben chiaro il prezzo medio del gasolio che “ti hanno attribuito” al momento della stipula. Se l’accordo l’hai siglato nella settimana 20 dell’anno, per fare un esempio, ciò che devi aspettarti è che il prezzo indicato sul contratto sia quello corrispondente a quella precisa settimana.
    È opportuno, pertanto, che Tu provveda a verificare non solo la correttezza ma soprattutto la presenza di questo dato sul contratto.
    Questo perché, se non conosci il prezzo base di partenza, come puoi verificare se il corriere ti sta applicando un numero corretto di “salti” di aumento, e quindi una giusta percentuale di supplemento?  
     
  • Secondo passo: ora che sai o dovresti sapere quale prezzo base prevede il tuo contratto, devi procedere con un veloce quanto accurato controllo della fattura.
    Sei certo che il fornitore ti applichi la giusta differenza tra il prezzo base concordato sul contratto e il prezzo medio del carburante, nella settimana di affidamento della tua spedizione?
    Sei certo che il fornitore non consideri più “salti” di quelli dovuti?
    Per saperlo, fai una verifica a campione prendendo come riferimento una fattura del tuo fornitore.

    Quindi vediamo passo a passo, cosa devi fare:
     
  • Prendi il tuo prezzo base concordato sul contratto.
  • Verifica il prezzo medio nella settimana di affidamento della spedizione.
  • Conta i “salti” di aumento che si sono verificati (A).
    In merito a quest’ultimo punto, ogni corriere riporta sul suo sito una tabella che ti indica la struttura degli scaglioni e quindi dei “salti”.
  • Prendi la percentuale prevista dal tuo contratto per ogni “salto” di aumento (B).
  • moltiplica il numero dei “salti” per la percentuale prevista nel tuo contratto (AxB).
  • Infine, verifica se l’importo applicato dal fornitore è corretto.

Se trovi differenze, e sei sicuro di aver fatto i calcoli correttamente, hai probabilmente scoperto che il prezzo considerato dal tuo fornitore è diverso da quanto previsto dal contratto, e forse hai anche scoperto il motivo per il quale quest’ultimo ha pensato bene di non indicartelo espressamente.

In parole più semplici: assicurati che il fornitore non consideri un prezzo medio di arrivo più alto di quello previsto in quella settimana, e quindi ti attribuisca più “salti” di quelli dovuti.

Per concludere quali sono i miei consigli?

Digerito, bene o male, questo amaro boccone – chiamato supplemento carburante – ciò che devi assolutamente evitare è che quest’ultimo possa stravolgere completamente i tuoi conti, vanificando le tue previsioni di spesa ed erodendo cosi l’utile della tua azienda.

Il consiglio più semplice che dovrei darti, sarebbe quello di batterti per evitare l’applicazione di questa voce sulla tua tariffa, ma oggettivamente le possibilità di riuscita sono scarse e solitamente riconducibili a clienti con un grande potere contrattuale.

Perciò, se non rientri tra i grandi clienti con elevato potere contrattuale, oppure non hai semplicemente avuto gran fortuna nella trattativa, il mio suggerimento è quello di optare per una negoziazione che ti porti ad una soluzione mista, ma con percentuale fissa massima e non minima.

In questo modo, quale sarebbe il risultato?

  • con la percentuale variabile pagheresti il supplemento solo all’aumentare del prezzo del carburante.
  • con la percentuale fissa massima, metteresti un “tetto” a ciò che potrebbe diventare per te un disastro economico.

Questa opzione ti permette un contenimento dei costi di trasporto e nel contempo ti consente una previsione della spesa, utile soprattutto in un’ottica di gestione dei listini di vendita dei tuoi prodotti.

Devi però fare attenzione a 2 aspetti: 

  1. Il prezzo medio del carburante alla stipula del contratto non deve essere troppo basso.
    Se il periodo in cui stai negoziando vede un prezzo del gasolio particolarmente basso, non solo è molto probabile un suo aumento ma questo ragionevolmente avverrà con variazioni rilevanti. Quindi, pur avendo una percentuale fissa a farti da “tetto”, ti troveresti sempre e comunque a sostenere un costo aggiuntivo. Se ti trovi in questo periodo, ti consiglio di abbandonare questa soluzione e optare per quella a percentuale fissa.
    Se invece, il periodo in cui stai trattando vede il prezzo del carburante ad un livello medio-alto, questa soluzione risulterà ottima, perché difficilmente vedrai aumentare il prezzo o se ciò dovesse accadere sarebbe solo per variazioni lievi.
     
  2. La percentuale fissa come “tetto” a mio avviso non dovrebbe mai superare il 5-6%.
 

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