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La richiesta di risarcimento danni al fornitore del trasporto nasconde diverse insidie: ecco come comportarsi nei casi di avaria o smarrimento merce

La richiesta di risarcimento danni per avaria o smarrimento della merce causato dalla società di trasporto, è sempre fonte di enormi fastidi e di grandi discussioni con il fornitore stesso.

In questo articolo ti forniremo tutto il necessario per gestire qualsiasi situazione spiacevole. Nelle prossime righe esporremo tutta una serie di informazioni tecniche che si riveleranno fondamentali per affrontare al meglio tutte le insidie che si celano dietro al risarcimento danni. Ricorda, per diventare leader nel settore dei trasporti, è essenziale allargare il più possibile le proprie competenze.

Come calcolare il risarcimento danni?

Le modalità, attraverso le quali viene calcolato il risarcimento danni per l’avaria o lo smarrimento della merce durante una spedizione, sono stabilite da alcune specifiche norme.

Sul territorio italiano il Decreto Legislativo n° 286 del 21 novembre 2005 stabilisce in 1 euro per kg di peso lordo, della merce perduta o avariata, il valore massimo di risarcimento che il vettore deve al mittente.

Per quanto concerne invece l’Europa, esiste la Convenzione Internazionale C.M.R., la quale attraverso l’art. 17, sancisce il risarcimento in base al valore della merce, nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta, senza superare 8,33 DSP per ogni chilogrammo di merce mancante o danneggiata.

I DSP (Diritti Speciali di Prelievo) rappresentano una valuta di conto coordinata dal FMI (Fondo Monetario Internazionale), il cui valore è ricavato dal paniere di valute nazionali. La quotazione varia giornalmente e l’aggiornamento è visibile direttamente sul sito del FMI. L’ammontare del risarcimento danni stabilito dalla Convenzione internazionale si aggira in media intorno ai 10€ al kg.

È necessario però fare una precisazione: sia il Decreto, sia la Convenzione escludono situazioni di dolo o di colpa grave imputabili al vettore. In questi casi quest’ultimo è tenuto al rimborso dell’intero valore.

E se la merce viene consegnata in ritardo?

Tra gli elementi che concorrono ad una richiesta di risarcimento danni, oltre all’avaria e allo smarrimento della merce, c’è anche il cosiddetto “ritardo indefinito”.

Per quest’ultima fattispecie è previsto un rimborso se la merce non viene riconsegnata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto con il fornitore oppure entro 60 giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore, nel caso in cui non sia stata concordata alcuna scadenza.

L’ammontare del risarcimento per ritardo indefinito non può superare il prezzo del trasporto della merce convenuto con il vettore. Tuttavia, se il ritardo della consegna è causato da un’avaria della merce, il risarcimento danni verrà conteggiato in base alle norme citate all’inizio del paragrafo precedente.

Inoltre, è importante sottolineare che il rimborso economico viene riconosciuto al mittente e non al destinatario della merce. Di conseguenza, il mittente non è tenuto a dar prova di aver perso parzialmente o totalmente il ricavo dalla vendita del bene, o di aver dovuto risarcire il suo cliente per la mancata consegna della merce venduta.

Che cos’è il danno occulto?

Il mittente può richiedere un risarcimento per danno occulto, ovvero per la presenza di un difetto non verificabile semplicemente osservando l’imballaggio. L’articolo 1698 del Codice civile indica il danno occulto come una responsabilità dello spedizioniere.

In questo caso il mittente per effettuare una richiesta di risarcimento danni deve inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno allo spedizioniere entro e non oltre gli 8 gg dal ricevimento della merce, allegando anche le foto del danno.

Il fornitore potrebbe opporsi alla richiesta ed a quel punto il mittente potrebbe o dovrebbe rivolgersi ad un legale che a sua volta scriverà direttamente al corriere. Tieni però in considerazione che l’entità del rimborso in questo caso, è, come stabilito dalla normativa italiana, di €1 per ogni kg e che la strada per ottenerlo spesso è lunga e tortuosa. Molto meglio a nostro avviso non arrivare a questo punto.

Per evitare certe situazioni spiacevoli sarebbe anche opportuno che il mittente informi la sua clientela e il suo magazzino della necessità di apporre sempre la riserva specifica, in presenza di un’avaria all’imballo più o meno evidente.

Come ottenere il risarcimento danno in caso di avaria della merce?

Le condizioni indispensabili per richiedere un risarcimento danni per avaria della merce sono le seguenti:

  • il destinatario deve aver accettato la merce con riserva specifica;
  • il mittente deve aver comunicato il danno al corriere entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte del destinatario (7 giorni nel caso di trasporto via terra da e per l’estero).

Riserva generica o riserva specifica?

Qual è la differenza tra riserva specifica o riserva generica? Nella prima fattispecie il destinatario accetta la merce specificando sulla lettera di vettura tutti i danni visibili sull’imballo. Ad esempio, specifica la presenza di uno o più colli danneggiati (deve proprio indicare l’anomalia ossia collo bucato, collo schiacciato, collo macchiato, collo aperto e così via).

Invece, per quanto riguarda la riserva generica o di controllo il destinatario accetta la merce consegnata indicando la stessa “riserva” sulla lettera di vettura, ma senza specificare i danni osservabili sull’ imballo. 

Quindi, come comportarsi al momento della consegna della merce? In realtà, né il Decreto, né la Convenzione definiscono la riserva come specifica, pertanto potrebbe andar bene anche una riserva generica o di controllo.

Alcuni corrieri accettano soltanto la riserva specifica e questa loro imposizione è indicata nelle condizioni generali di trasporto che vengono accettare dal cliente al momento della firma sul listino.

Tuttavia, impugnando legalmente il rifiuto del corriere di rimborsare il danno, dinanzi alla sola riserva generica, si può ottenere, salvo rare eccezioni, il rimborso richiesto.

Cosa deve fare il destinatario quando riceve la merce?

Il ruolo del destinatario è fondamentale al momento della consegna della merce: deve controllare l’imballo e solo quando è certo che non vi siano rotture e/o ammaccature, può firmare per accettazione.

È importante specificare che il ricevente non ha il diritto di aprire l’imballo per controllarne il contenuto (tantomeno di sequestrare la merce consegnata senza apporre la firma), così come non può apporre la riserva in presenza di un cartone intonso.

Infatti, il compito del corriere è semplicemente prelevare un pacco dal mittente e consegnarlo nella stessa identica condizione di quando l’ha ritirato. Di conseguenza, se gli imballi sono privi di anomalia, ma al loro interno la merce risulta danneggiata, la responsabilità non è riconducibile al corriere, ma a chi l’ha spedita.

Proviamo a fare un esempio per rendere tutto più chiaro. Se spedisci un lampadario con parti in vetro senza una corretta protezione interna quasi sicuramente la merce arriverà a destinazione danneggiata. Infatti, la semplice movimentazione del pacco potrebbe causare la rottura delle parti più fragili. Ciò nonostante, gli imballi potrebbero non presentare alcun segno. Quindi, in questa situazione il danno non è riconducibile al corriere, ma piuttosto alle modalità ed alla qualità dell’imballaggio da te utilizzate.

La merce deve essere imballata adeguatamente considerando:

  • la distanza che deve percorrere;
  • il tipo di servizio di consegna scelto (via aerea, via camion, via nave, un mezzo dedicato);
  • l’organizzazione del fornitore di trasporto (quest’ultimo lavora ancora tutto manualmente? ha sistemi automatizzati? è espresso o tradizionale? Etc..).

A questo punto potrebbero sorgerti alcuni dubbi. Ad esempio, potresti chiederti se ha realmente senso investire così tanto denaro in imballaggi di qualità dovendo così “bruciare” buona parte dell’utile. Al tempo stesso, i potenziali rischi nascosti dietro una spedizione, come appunto la consegna di merce danneggiata, potrebbero incidere negativamente sull’immagine della tua azienda. Ad aggiungersi a tutto ciò ci sarebbe anche la gestione e l’impatto economico della richiesta di rimborso da parte del destinatario.

Quindi, come rispondere a tutti questi quesiti?

Come gestire al meglio una spedizione?

Le domande appena elencate potrebbero portarti a ricalibrare il prezzo del prodotto in vendita per poter rientrare almeno parzialmente del costo di imballo o di spedizione. Contemporaneamente, potrebbero indurti ad optare per un corriere tradizionale, indubbiamente più lento rispetto ad uno espresso, ma soggetto a meno rischi durante il trasporto della merce.

Cosa fare invece quando è assolutamente necessaria una consegna in tempi rapidi? Non hai altre alternative che affidarti ad un corriere espresso ed investire in un imballaggio ben strutturato.

Tuttavia, in questo quadro, manca un elemento di valutazione per noi assolutamente essenziale, ovvero il comportamento del destinatario.

Diciamoci la verità: spesso il problema risiede nella poca pazienza, nella scarsa conoscenza e perché no, anche nel menefreghismo del destinatario che non ha alcun interesse nel controllare bene ciò che gli viene consegnato, in quanto sicuro di poter avvalersi della facoltà del reso+rimborso.

Oramai i mittenti hanno sempre meno forza per imporsi sui destinatari non diligenti e perciò riversano le proprie frustrazioni sul fornitore, nella speranza di recuperare il denaro perso. Malgrado ciò, in assenza di riserva specifica tutto diventa complesso.

Per quanto possa apparire impensabile diventa invece fondamentale per te e per la tua azienda, lavorare molto sulle abitudini del destinatario. Quest’ultimo deve comprendere che se l’imballo presenta ammaccature evidenti oppure anomalie (come l’essere bagnato, bucato, con il nastro danneggiato, con profondi graffi oppure ricoperto di nastro adesivo del corriere), è di vitale importanze riportare sulla lettera di vettura del corriere, “accetto con riserva per collo….” specificando il motivo.

In questo modo il destinatario certifica dinanzi all’autista l’accettazione della merce, riservandosi però di verificare che l’anomalia riscontrata sull’imballo, non abbia compromesso anche i prodotti acquistati.

Anche nel caso in cui il corriere utilizzi documenti di trasporto digitali presenti su palmari o smartphone, è doveroso da parte del destinatario verificare la presenza della dicitura “accetto con riserva specifica”. Ad ulteriore garanzia del corretto svolgimento delle operazioni, il destinatario potrebbe filmare il tutto con il proprio smartphone per avere una “prova” della propria richiesta di accettazione con riserva specifica.

L’accettazione della merce: le iniziative del mittente per “educare” il destinatario

Nel corso dei tanti anni di attività, abbiamo assistito a diverse iniziative, promosse dai mittenti, allo scopo di divulgare ai propri clienti destinatari, le istruzioni per gestire correttamente l’accettazione della merce, e vorremmo condividerle con te.

La più efficace, tra quelle viste, è quella di indicare le modalità di accettazione della merce:

  • sul sito al momento dell’ordine;
  • sulla conferma dell’ordine inviata via email o fax;
  • sulla fattura inviata al destinatario prima della consegna della merce;
  • sull’eventuale contratto stipulato prima dell’ordine;
  • sul cartone con apposito adesivo giallo;

Le indicazioni fornite non servono solo per istruire il cliente, ma anche per sensibilizzarlo e renderlo responsabile. A tal fine, è bene sempre specificare, che in presenza di danno alla merce ed in assenza di riserva specifica, non ci sarà da parte del mittente alcun rimborso. 

Il destinatario potrebbe tentare di giustificarsi dicendo che l’autista si è rifiutato di fargli apporre la riserva specifica, oppure che l’autista aveva fretta o altre motivazioni analoghe. La risposta a queste giustificazioni è tanto veloce quanto semplice: il destinatario dinanzi a qualsiasi problematica che gli impedisca di firmare con riserva specifica, deve semplicemente respingere la merce avvisando il mittente.

È importante sottolineare che nel momento in cui il destinatario firma senza apporre la riserva, la responsabilità non ricade più sul corriere, ma sull’azienda mittente, salvo che quest’ultima non abbia chiarito e imposto sin da subito al destinatario le regole del gioco.

Nel dubbio, quindi, è sempre bene che il destinatario respinga la merce.

La scelta del fornitore per la consegna della merce

Ti raccomandiamo infine, la scelta di fornitori che si contraddistinguono per la correttezza e la trasparenza dei loro comportamenti in materia di gestione delle avarie causate durante il trasporto.

Non è poi così raro imbattersi in società di trasporto o in autisti, che per evitare l’accettazione con riserva specifica, giocano sull’incertezza del destinatario. Cercano magari di fargli apporre velocemente la firma senza lasciargli il tempo del controllo oppure sfruttano l’ingenuità del cliente per fargli firmare il DDT, dicendogli che ha valore tanto quanto la lettera di vettura. In altre situazioni invece, fanno firmare sul palmare, e poi modificano la dicitura della riserva, rassicurando il destinatario sul buon esito della pratica di rimborso.

Al tempo stesso non è poi tanto bizzarro che in presenza di una legittima e accertata riserva specifica, la società di trasporto metta in atto una tortuosa e sfinente procedura di raccolta della documentazione per l’ottenimento del rimborso, la quale alla lunga porta il mittente a cedere alla richiesta di risarcimento danni.

Ricapitolando, è fondamentale:

  • la cura dell’imballo da parte del mittente;
  • ricordare quanto il menefreghismo del destinatario possa essere determinante in fase di consegna;
  • trasmettere al cliente sin da subito le direttive di accettazione merce;
  • ricordarsi di formare ed informare anche i propri magazzinieri per una corretta gestione della merce.

L’ultimo, ma non meno importante consiglio, è quello di valutare attentamente ogni aspetto dei servizi offerti dal fornitore di trasporto, non limitandosi alla convenienza del tariffario

 

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